Contabilizzazione del calore: aumentare la fattibilità
La contabilizzazione individuale del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato è da qualche anno un tema molto discusso perché tocca milioni di realtà italiane.
I decreti 102/2014 e 141/2016 sono gli atti legislativi nazionali che hanno recepito la Energy Efficiency Directive numero 27 del 2012, con cui la Commissione Europea ha stabilito l’insieme di misure per fare in modo che gli stati membri raggiungano gli obiettivi obbligatori del 2020 e quelli indicativi del 2030.
La Direttiva 27, provvedimento del parlamento europeo del 25 ottobre 2012, cita nelle premesse le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011, le quali “hanno riconosciuto che l’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione non è in via di realizzazione e che sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori dell’edilizia, dei trasporti, nei prodotti e dei processi di produzione”.
Come si può leggere, l’edilizia è menzionata per prima tra i quattro settori con le maggiori possibilità di risparmio. Infatti, prosegue la Direttiva, “gli immobili rappresentano il 40 % del consumo finale di energia dell’Unione”.
Tra le misure per l’efficientamento degli edifici la Direttiva ha imposto anche l’implementazione della contabilizzazione individuale del calore, partendo dal presupposto che la consapevolezza dell’utente sui propri consumi rappresenti il miglior incentivo per indurre comportamenti virtuosi verso una riduzione degli sprechi.
Scarica il nostro articolo pubblicato sul numero di giugno/luglio 2017 di CDA.