Se l’impianto non è conforme alle disposizioni di legge, il condominio non può nemmeno affidarne l’esercizio, la conduzione o la stessa manutenzione al terzo responsabile, a meno che l’incarico non sia accompagnato dal compito di messa a norma.

L’impianto termico è a norma?

La figura del “terzo responsabile” e il D.Lgs. 102/2014 

I condòmini sono i proprietari dell’impianto centralizzato di riscaldamento ma solitamente non detengono la responsabilità dell’impianto stesso, della sua conduzione, del controllo e della manutenzione. Per motivi di competenza e di sicurezza, tali compiti vengono infatti affidati a un terzo soggetto la cui figura è stata definita via via più precisamente da una serie di interventi legislativi, culminati con il DPR 16 aprile 2013, n°74. All’Art. 6, dal titolo Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, esso recita: 

  1.  L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. […] 
  2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge [norme UNI e CEI], la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari […] 
  1. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente...”.

Il DPR 74/2013 inchioda dunque il condominio a precise responsabilità circa l’impianto di riscaldamento centralizzato, fra le quali figurano, oltre alla sicurezza, anche la tutela dell’ambiente e l’efficienza energetica, che è l’obiettivo cardine del D.Lgs. 102/2014 e della norma UNI 10200:2013. Se l’impianto non è conforme alle disposizioni di legge, il condominio non può nemmeno affidarne l’esercizio, la conduzione o la stessa manutenzione al terzo responsabile, a meno che l’incarico non sia accompagnato dal compito di messa a norma, garantendo tutto il supporto necessario perché ciò accada. Il rapporto tra condominio e Terzo Responsabile dev’essere codificato per iscritto sia nell’atto di incarico, sia nell’assunzione formale di responsabilità da parte del fornitore.